Ambito di applicazione 1 Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale.
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del codice.
Attivazione delle clausole di revisione prezzi.
1. Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione 11 per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione. SEZIONE II REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori.
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza L’indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua L’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito 'ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per L’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell’indice sintetico, il progettista:
a) scompone e classifica L’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e L’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell’importo dei lavori;
c) calcola L’indice sintetico del progetto, di seguito Is da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la seguente formula: 𝑰𝑺= ∑𝒑𝒊 × 𝑰𝑻𝑶𝑳𝒊 𝒊=𝒏 𝒊=𝟏 (dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l’elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi.
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B. 6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.
Varianti in corso d’opera
1. Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico è modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Subappalto.
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L’appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all’articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub- contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub- contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Appalto integrato.
1. In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all’articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L’indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo. SEZIONE III REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture.
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella
- a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
- b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
- c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
- d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella
- 3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
- 4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella
- 5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi 1.Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell’articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Appalti con prestazioni multi- oggetto o multi-servizio 1.In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV/ associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.
Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13. SEZIONE IV DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato 1.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell’Allegato 1.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato 1.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all’articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici.375. 375Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale,capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria.
- 1. La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.
- 2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base è elaborato:
- a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
- b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari. 3.I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
- 4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all’interno di ciascuna di esse.
- 1. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula: se ((ISpx- ISmo) / ISmo) > 0,03 allora SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) – 0,03]. Altrimenti se ((ISpx- ISmo) / ISmo) < - 0,03 allora SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) + 0,03]
- 2. Nella formula di cui al punto 1:
- a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
- b) SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
- c) ISpx è il valore più aggiornato dell’indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
- e) ISmo è il valore dell’indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
- 3. Ai fini dell’applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 – il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
- 4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx- ISmo) / ISmo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L’arrotondamento viene operato per eccesso all’unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
- 5. L’importo revisionale – in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell’intera variazione intervenuta.
- 6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
- a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
- b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
- 7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
- 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
- a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
- b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
- c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;
- d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
- e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
- f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule: Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo- 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) - 0,03] Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≤ - 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03] Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL. Nelle formule di cui sopra: • SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL; • SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato376 nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta; • ISpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL; 376 L’importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute. • ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo; • ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL; • ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
- 2. In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.
- 3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
- 1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
- 2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del Codice, le stazioni appaltanti indicano un’associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
- 3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
- 4. L’elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
- 5. La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
- a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
- b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato377;
- c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
- 6. Ai fini dell’operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
- 7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula: 𝑽𝒕= 𝑰𝒕−𝑰𝟎 𝑰𝟎 ∗𝟏𝟎𝟎 dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l’indice utilizzato. Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale: 𝑽𝒕= 𝒘𝟏× 𝑽𝒕 (𝟏) + 𝒘𝟐× 𝑽𝒕 (𝟐) + ⋯+ 𝒘𝒊× 𝑽𝒕 (𝒊) dove 𝑽𝒕 (𝟏), 𝑽𝒕 (𝟐),…, 𝑽𝒕 (𝒊) sono le variazioni degli indici individuati e 𝒘𝟏, 𝒘𝟐, 𝒘𝒊 i rispettivi pesi378. Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara. 377 Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento. 378 La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.
- 8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
- 9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
- 10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l’elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza. ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA CPV DESCRIZIONE CPV TABELLA 03100000-2 Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura D1 03200000-3 Cereali, patate, verdura, frutta e noci Si vedano CPV di maggior dettaglio 03210000-6 Cereali e patate Si vedano CPV di maggior dettaglio 03211000-3 Cereali D1 03212000-0 Patate e ortaggi secchi D1 03220000-9 Verdura, frutta e noci Si vedano CPV di maggior dettaglio 03221000-6 Ortaggi D1 03222000-3 Frutta e frutta con guscio D1 03300000-2 Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca Si vedano CPV di maggior dettaglio 03310000-5 Pesce, crostacei e prodotti acquatici D1 03320000-8 Bovini, bestiame e animali piccoli D1 03330000-3 Prodotti di animali di allevamento D1 09100000-0 Combustibili Si vedano CPV di maggior dettaglio 09110000-3 Combustibili solidi D1 09120000-6 Combustibili gassosi D1 09130000-9 Petrolio e distillati Si vedano CPV di maggior dettaglio 09131000-6 Cherosene avio D1 09132000-3 Benzina D1 09133000-0 Gas di petrolio liquefatto (GPL) D1 09134000-7 Gasoli D1 09135000-4 Oli combustibili D1 09200000-1 Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli D1 09300000-2 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare Si vedano CPV di maggior dettaglio 09310000-5 Elettricità D1 09320000-8 Vapore, acqua calda e prodotti affini D1 09330000-1 Energia solare D1 14200000-3 Sabbia e argilla D1 14300000-4 Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali D1 14400000-5 Sale e cloruro di sodio puro D1 14500000-6 Prodotti affini delle miniere e delle cave D1 14600000-7 Minerali metalliferi e leghe D1 14700000-8 Metalli di base D1 14800000-9 Prodotti vari di minerali non metallici D1 15100000-9 Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne D1 15200000-0 Pesci preparati e conserve di pesce D1 15300000-1 Frutta, verdura e prodotti affini Si vedano CPV di maggior dettaglio 15310000-4 Patate e prodotti a base di patate D1 15320000-7 Succhi di frutta e di verdura D1 15330000-0 Frutta e verdura trasformata Si vedano CPV di maggior dettaglio 15331000-7 Verdura trasformata D1 15332000-4 Frutta e noci trasformate D1 15400000-2 Oli e grassi animali o vegetali D1 15500000-3 Prodotti lattiero-caseari D1 15600000-4 Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei D1 15700000-5 Mangimi per bestiame D1 15800000-6 Prodotti alimentari vari D1 15900000-7 Bevande, tabacco e prodotti affini D1 16100000-6 Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo D1 16300000-8 Macchinari per la raccolta delle messi D1 16400000-9 Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura D1 16500000-0 Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo D1 16600000-1 Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura D1 16700000-2 Trattori D1 16800000-3 Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura D1 18100000-0 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori D1 18200000-1 Indumenti esterni D1 18300000-2 Indumenti D1 18400000-3 Indumenti speciali ed accessori D1 18500000-4 Gioielli, orologi e articoli affini D1 18600000-5 Pellicce e articoli di pelliccia D1 18800000-7 Calzature D1 18900000-8 Bagagli, selleria, sacchi e borse D1 19100000-7 Cuoio D1 19200000-8 Tessuti e articoli connessi D1 19400000-0 Filati e filo tessile D1 19500000-1 Materiali di gomma e plastica D1 19600000-2 Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica D1 19700000-3 Gomma e fibre sintetiche Si vedano CPV di maggior dettaglio 19710000-6 Gomma sintetica D1 19720000-9 Fibre sintetiche D1 19730000-2 Fibre artificiali D1 22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli D2 22200000-2 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali D1 22300000-3 Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati D1 22400000-4 Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali D1 22500000-5 Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa D1 22600000-6 Inchiostri D1 22800000-8 Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone D1 22900000-9 Stampati di vario tipo D1 24100000-5 Gas D1 24200000-6 Coloranti e pigmenti D1 24300000-7 Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche Si vedano CPV di maggior dettaglio 24310000-0 Sostanze chimiche di base inorganiche D1 24320000-3 Prodotti chimici di base organici D1 24400000-8 Fertilizzanti e composti azotati D1 24500000-9 Materie plastiche in forme primarie D1 24600000-0 Esplosivi D1 24900000-3 Prodotti chimici fini e vari Si vedano CPV di maggior dettaglio 24910000-6 Colle D1 24920000-9 Oli essenziali D1 30100000-0 Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili D1 30120000-6 Fotocopiatrici e stampanti offset D1 30125000-1 "Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]" D1 30190000-7 Macchinari, attrezzature e forniture varie D1 30197000-6 Attrezzatura minuta per uffici D1 30197630-1 Carta da stampa D2 30199000-0 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta D1 30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture D1 31100000-7 Motori, generatori e trasformatori elettrici D1 31200000-8 Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica D1 31300000-9 Fili e cavi isolati D1 31400000-0 Accumulatori, pile e batterie primarie D1 31500000-1 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche D1 31600000-2 Attrezzature e apparecchiature elettriche D1 31700000-3 Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico D1 32200000-5 Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione D1 32250000-0 Telefoni portatili D1 32300000-6 Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine D1 32320000-2 Apparecchiature audiovisive e televisive D1 32323000-3 Schermi video D1 32323500-8 Sistema di videosorveglianza D2 32324000-0 Televisori D1 32330000-5 Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini D1 32333200-8 Videocamere D1 32340000-8 Microfoni e altoparlanti D1 32350000-1 Parti di apparecchiature audio e video D1 32400000-7 Network D1 32500000-8 Materiali per telecomunicazioni D1 32521000-1 Cavi per telecomunicazioni D1 32552100-8 Apparecchi telefonici D1 32561000-3 Connessioni a fibre ottiche D1 32562000-0 Cavi a fibre ottiche D1 32572000-3 Cavi per comunicazioni D1 33100000-1 Apparecchiature mediche Si vedano CPV di maggior dettaglio 33110000-4 Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario D1 33120000-7 Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione D1 33130000-0 Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità D1 33140000-3 Materiali medici D1 33150000-6 Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica D1 33160000-9 Tecnica operatoria D1 33170000-2 Anestesia e rianimazione D1 33180000-5 Sostegno funzionale D1 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari D1 33700000-7 Prodotti per la cura personale D1 33710000-0 Profumi, articoli di toletta e preservativi D1 33720000-3 Rasoi e set per manicure o pedicure D1 33730000-6 Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici D1 33740000-9 Prodotti per la cura delle mani e delle unghie D1 33750000-2 Prodotti per la cura dei neonati D1 33751000-9 Pannolini monouso D1 33760000-5 Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli D1 33770000-8 Salviette igieniche di carta D1 33790000-4 Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico D1 33900000-9 Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio D1 34100000-8 Veicoli a motore D1 34200000-9 Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi D1 34300000-0 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli D1 34400000-1 Motocicli, biciclette e sidecar Si vedano CPV di maggior dettaglio 34410000-4 Motocicli D1 34420000-7 Motoscooter e cicli con motori ausiliari D1 34430000-0 Biciclette D1 34500000-2 Navi e imbarcazioni D1 34900000-6 Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio Si vedano CPV di maggior dettaglio 34920000-2 Attrezzature stradali D2 34930000-5 Attrezzature marittime D2 34940000-8 Attrezzature ferroviarie D2 34950000-1 Strutture portanti D2 34960000-4 Apparecchiature aeroportuali D2 34970000-7 Attrezzature di monitoraggio del traffico D2 34980000-0 Biglietti di trasporto D1 34990000-3 Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione D2 34992000-7 Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi D2 34993000-4 Illuminazione stradale D1 35100000-5 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza Si vedano CPV di maggior dettaglio 35110000-8 Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza Si vedano CPV di maggior dettaglio 35111000-5 Attrezzature di lotta antincendio D1 35112000-2 Attrezzature di salvataggio e di emergenza D1 35113000-9 Attrezzature per la sicurezza D1 35120000-1 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza D1 35800000-2 Attrezzature individuali e di supporto D1 37300000-1 Strumenti musicali e loro parti D1 37400000-2 Articoli ed attrezzature sportive D1 37500000-3 Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera D1 37800000-6 Articoli per lavori di artigianato e artistici D1 38100000-6 Strumenti per la navigazione e la meteorologia D1 38200000-7 Strumenti geologici e geofisici D1 38300000-8 Strumenti di misurazione D1 38400000-9 Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche D1 38500000-0 Apparecchi di prova e controllo D1 38600000-1 Strumenti ottici D1 38700000-2 Registratori di presenza e simili; parchimetri D1 38800000-3 Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza D1 38900000-4 Strumenti vari di valutazione o prova D1 39100000-3 Mobili D1 39200000-4 Arredamento D1 39300000-5 Attrezzature varie D2 39500000-7 Articoli tessili D2 39700000-9 Apparecchi domestici D2 39800000-0 Prodotti per pulire e lucidare D2 41100000-0 Acqua naturale D2 42100000-0 Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica D1 42200000-8 Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti D1 42300000-9 Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio D1 42400000-0 Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti D1 42500000-1 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione D1 42600000-2 Macchine utensili D1 42700000-3 Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia D1 42800000-4 Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone D1 42900000-5 Macchinari vari per usi generali e specifici D2 43100000-4 Macchine per l'industria mineraria D1 43200000-5 Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti D1 43300000-6 Macchinari e attrezzature per costruzione D1 43400000-7 Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia D1 43500000-8 Veicoli cingolati D1 43600000-9 Parti di macchine per miniere, cave e cantieri D1 43700000-0 Macchinari per la metallurgia e loro parti D1 43800000-1 Impianti per officine D1 44100000-1 Materiali per costruzione e articoli connessi Si vedano CPV di maggior dettaglio 44110000-4 Materiali per costruzione Si vedano CPV di maggior dettaglio 44111000-1 Materiali da costruzione D2 44112000-8 Strutture varie di costruzioni D2 44113000-5 Materiali per costruzione stradale D2 44114000-2 Calcestruzzo D2 44115000-9 Impianti per edifici D2 44130000-0 Condotte fognarie D1 44140000-3 Prodotti connessi ai materiali da costruzione D1 44160000-9 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi D1 44170000-2 Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione D1 44190000-8 Materiali da costruzione vari D2 44200000-2 Prodotti strutturali Si vedano CPV di maggior dettaglio 44210000-5 Strutture e parti di strutture Si vedano CPV di maggior dettaglio 44211000-2 Edifici prefabbricati D2 44212000-9 Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati D2 44220000-8 Falegnameria per costruzioni D1 44230000-1 Carpenteria per costruzioni D1 44300000-3 Cavi, fili metallici e prodotti affini D1 44400000-4 Prodotti fabbricati vari e articoli affini Si vedano CPV di maggior dettaglio 44410000-7 Articoli per il bagno e la cucina D1 44420000-0 Prodotti utilizzati nella costruzione D1 44430000-3 Protezioni blindate D2 44440000-6 Cuscinetti D1 44460000-2 Puntelli e travi per miniera D2 44470000-5 Prodotti in ghisa D2 44480000-8 Attrezzature varie di protezione antincendio D2 44500000-5 Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle Si vedano CPV di maggior dettaglio 44510000-8 Utensili D1 44520000-1 Serrature, chiavi e cerniere D1 44530000-4 Elementi di fissaggio D1 44540000-7 Catene D1 44550000-0 Molle D1 44600000-6 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale D1 44800000-8 Pitture, vernici e mastici D1 44900000-9 Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia D1 45500000-2 "Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore. D2 48100000-9 Pacchetti software specifici per l'industria D2 48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet D2 48300000-1 Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività D2 48400000-2 Pacchetti software per transazioni commerciali e personali D2 48500000-3 Pacchetti software di comunicazione e multimedia D2 48600000-4 Pacchetti software operativi e base dati D2 48700000-5 Utilities per pacchetti software D2 48800000-6 Sistemi e server di informazione D2 48820000-2 Server D1 48900000-7 Pacchetti software e sistemi informatici vari D2 50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse D1 50200000-7 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi Si vedano CPV di maggior dettaglio 50210000-0 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature D1 50220000-3 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature D1 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature Si vedano CPV di maggior dettaglio 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori D3 50240000-9 Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature D2 50300000-8 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi Si vedano CPV di maggior dettaglio 50310000-1 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio D3 50312000-5 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica D3 50320000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali D3 50330000-7 Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni D3 50331000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni D3 50332000-1 Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni D3 50333000-8 Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni D3 50334000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche D3 50334140-8 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici D3 50340000-0 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche D3 50400000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione D1 50413200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio D1 50500000-0 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari D1 50610000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza D1 50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici Si vedano CPV di maggior dettaglio 50710000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici Si vedano CPV di maggior dettaglio 50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici D2 50712000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici D2 50720000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali D2 50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento D2 50740000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili D3 50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori D3 50760000-0 Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici D1 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione vari Si vedano CPV di maggior dettaglio 50820000-9 Servizi di riparazione di articoli in cuoio D2 50830000-2 Servizi di riparazione di indumenti e tessuti D2 50850000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di mobili D3 50860000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali D3 51100000-3 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche D1 51200000-4 Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione D1 51300000-5 Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione D1 51400000-6 Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche D1 51500000-7 Servizi di installazione di macchinari e attrezzature D1 51600000-8 Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio D1 51700000-9 Servizi di installazione di attrezzature antincendio D1 51800000-0 Servizi di installazione di contenitori in metallo D1 51900000-1 Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo D1 55100000-1 Servizi alberghieri D1 55200000-2 Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere D1 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti D3 55400000-4 Servizi di mescita di bevande D1 55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering D3 55900000-9 Servizi di vendita al dettaglio D3 60100000-9 Servizi di trasporto terrestre D2 60120000-5 Servizi di taxi D1 60180000-3 "Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista. D2 60200000-0 Servizi di trasporto ferroviario D1 60300000-1 Servizi di trasporto mediante condutture D1 60400000-2 Servizi di trasporto aereo D2 60440000-4 Servizi aerei e affini D1 60600000-4 Trasporti e servizi affini per via d'acqua D2 63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini Si vedano CPV di maggior dettaglio 63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio D1 63120000-6 Servizi di magazzinaggio e deposito merci D1 63500000-4 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica Si vedano CPV di maggior dettaglio 63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini D1 63520000-0 Servizi di agenzie di trasporto D1 63700000-6 Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo D1 64100000-7 Servizi di poste e corriere D1 64200000-8 Servizi di telecomunicazione Si vedano CPV di maggior dettaglio 64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati D2 64220000-4 Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati D1 65100000-4 Erogazione di acqua e servizi connessi D1 65200000-5 Erogazione di gas e servizi connessi D1 65300000-6 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi D1 65500000-8 Servizi di lettura contatori D2 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini D1 71300000-1 Servizi di ingegneria D2 71317000-3 Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi D1 71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza D1 71400000-2 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica D1 71500000-3 Servizi connessi alla costruzione D1 71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza D2 71700000-5 Servizi di monitoraggio e controllo D1 71800000-6 Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti D1 71900000-7 Servizi di laboratorio D1 72100000-6 Servizi di consulenza per attrezzature informatiche D1 72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza D1 72300000-8 Servizi di elaborazione dati D1 72400000-4 Servizi di Internet Si vedano CPV di maggior dettaglio 72410000-7 Servizi di provider Si vedano CPV di maggior dettaglio 72411000-4 Fornitori di servizi Internet (ISP) D1 72412000-1 Fornitori di servizi di posta elettronica D1 72413000-8 Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW) D1 72414000-5 Fornitori di motori di ricerca per il web D1 72415000-2 Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW) D1 72416000-9 Fornitori di servizi di applicazioni D1 72417000-6 Nomi di dominio di Internet D1 72420000-0 Servizi di programmazione di Internet D1 72500000-0 Servizi informatici D2 72600000-6 Servizi di consulenza e assistenza informatica D1 72700000-7 Servizi per rete informatica D1 72800000-8 Servizi di audit e collaudo informatico D1 72900000-9 Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi D1 75100000-7 Servizi di pubblica amministrazione D2 75200000-8 Servizi forniti all'intera collettività D2 77100000-1 Servizi agricoli D3 77200000-2 Servizi forestali D3 77300000-3 Servizi di orticoltura D3 77400000-4 Servizi zoologici D3 77500000-5 Servizi zootecnici D3 77600000-6 Servizi di caccia D3 77700000-7 Servizi connessi alla pesca D3 77800000-8 Servizi connessi all'acquacoltura D3 77900000-9 Servizi connessi all'apicoltura D3 79100000-5 Servizi giuridici D1 79200000-6 Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali D1 79223000-3 Servizi di agenti di dogana D1 79300000-7 Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche Si vedano CPV di maggior dettaglio 79310000-0 Servizi di ricerche di mercato D3 79311210-2 Servizi di indagini telefoniche D3 79400000-8 Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi D2 79500000-9 Servizi di ufficio D1 79511000-9 Servizi di operatore telefonico D1 79512000-6 Centro di raccolta delle chiamate D1 79530000-8 Servizi di traduzione D1 79540000-1 Servizi di interpretariato D1 79600000-0 Servizi di assunzione D1 79700000-1 Servizi di investigazione e sicurezza D2 79800000-2 Servizi di stampa e affini D1 79900000-3 Servizi commerciali vari ed altri servizi Si vedano CPV di maggior dettaglio 79920000-9 Servizi di imballaggio e servizi affini D3 79930000-2 Servizi di design specializzato D1 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione D2 79950000-8 Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi D2 79960000-1 Servizi fotografici e servizi ausiliari D1 79970000-4 Servizi di editoria D2 79990000-0 Servizi aziendali vari Si vedano CPV di maggior dettaglio 79991000-7 Servizi di gestione delle scorte D2 79992000-4 Servizi di accoglienza D2 79993000-1 Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti D2 79994000-8 Servizi di amministrazione contratti D1 79995000-5 Servizi di amministrazione di biblioteche D1 79996000-2 Servizi di organizzazione commerciale D2 79997000-9 Servizi di viaggi commerciali D2 79998000-6 Servizi di assistenza professionale D1 79999000-3 Servizi di scansione e fatturazione D1 80500000-9 Servizi di formazione D1 85100000-0 Servizi sanitari Si vedano CPV di maggior dettaglio 85110000-3 Servizi ospedalieri e affini D1 85110000 Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] D3 85200000-1 Servizi veterinari D1 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini Si vedano CPV di maggior dettaglio 85310000-5 Servizi di assistenza sociale Si vedano CPV di maggior dettaglio 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio D2 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio D2 85320000-8 Servizi sociali Si vedano CPV di maggior dettaglio 85321000-5 Servizi sociali amministrativi D2 85322000-2 Programma di azione municipale D2 85323000-9 Servizi sanitari municipali D2 90400000-1 Servizi fognari D2 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici Si vedano CPV di maggior dettaglio 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti Si vedano CPV di maggior dettaglio 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti D3 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti D3 90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi D3 90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti D3 90520000-8 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi D3 90523300-2 Servizi di sminamento D3 90530000-1 Gestione di una discarica di rifiuti D3 90600000-3 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi Si vedano CPV di maggior dettaglio 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade D3 90620000-9 Servizi di sgombero neve D3 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo D3 90640000-5 Servizi di pulizia a svuotamento di canali D3 90670000-4 Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali D3 90680000-7 Servizi di pulizia di spiagge D3 90690000-0 Servizi di rimozione di graffiti D1 90700000-4 Servizi ambientali D1 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione D2 92300000-4 Servizi di intrattenimento D1 92400000-5 Servizi di agenzie di stampa D1 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali D1 92600000-7 Servizi sportivi D1 92700000-8 Servizi di cybercafè D3 98110000-7 Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate D1 98200000-5 Servizi di consulenza in materia di pari opportunità D1 98300000-6 Servizi vari Si vedano CPV di maggior dettaglio 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco D1 98310000 Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] D3 98320000-2 Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici D1 98330000-5 Servizi per il benessere fisico D1 98340000-8 Servizi di alloggio e d'ufficio Si vedano CPV di maggior dettaglio 98341000-5 Servizi di alloggio Si vedano CPV di maggior dettaglio 98341100-6 Servizi di gestione alloggi D3 98341110-9 Servizi di economia domestica D3 98341120-2 Servizi di portineria D3 98341130-5 Servizi di custodia di edifici D3 98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici D3 98342000-2 Servizi connessi all'ambiente di lavoro D3 98350000-1 Servizi connessi alle infrastrutture collettive Si vedano CPV di maggior dettaglio 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi D1 98360000-4 Servizi marini D1 98370000-7 Servizi funerari e servizi affini D1 98380000-0 Servizi di canile D3 98390000-3 Altri servizi Si vedano CPV di maggior dettaglio 98392000-7 Servizi di trasloco D3 98393000-4 Servizi di sartoria D2 98394000-1 Servizi di tappezzeria D1 98395000-8 Servizi di fabbro D1
- 11. La Tabella D.1. reca l’elenco dei 284 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).
- 12. La Tabella D.2. reca l’elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.
- 13. La Tabella D.3. reca l’elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.